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SCUOLA DI DOTTORATO IN INGEGNERIA
LEONARDO DA VINCI
STATUTO
(Approvato con delibera del Senato Accademico N° 20
del 16-11-2004)
Art. 1
(Finalità e Aree culturali)
La Scuola di Dottorato in Ingegneria (nel seguito: Scuola) ha
lo scopo di promuovere, organizzare e coordinare attività di formazione avanzata
nei settori scientifico-tecnologici dell'Ingegneria, ferma restante l’autonomia
dei singoli Corsi di Dottorato ad essa afferenti, i cui Consigli mantengono le
prerogative di legge.
La Scuola si propone in particolare di contribuire al
miglioramento della qualità dei Corsi di Dottorato dell'area dell'Ingegneria, di
migliorarne il coordinamento e le sinergie e, infine, di favorire iniziative a
carattere multidisciplinare.
La Scuola riconosce una pari valenza formativa e di ricerca
alle tre Aree culturali dell'Ingegneria (industriale, civile e
dell'informazione, nel seguito indicate semplicemente come Aree Culturali) ed
intende promuovere la loro cooperazione nell'ambito delle attività formative
connesse con il Dottorato di Ricerca
Art. 2
(Organi della Scuola)
Gli Organi della Scuola sono: il Direttore della Scuola (nel
seguito Direttore), il Consiglio della Scuola (nel seguito Consiglio), il
Comitato Direttivo della Scuola (nel seguito Comitato Direttivo) ed il Comitato
Tecnico-Scientifico della Scuola (nel seguito Comitato Tecnico-Scientifico).
Art. 3
(Dottorati di Ricerca afferenti alla Scuola)
All'atto della costituzione afferiscono alla Scuola i
seguenti Dottorati di Ricerca:
§ Automatica,
robotica e bioingegneria
§ Ingegneria
aerospaziale
§ Ingegneria
chimica e dei materiali
§ Ingegneria delle
strutture
§ Ingegneria
dell’informazione
§ Ingegneria
energetica, elettrica e termica
§ Ingegneria
meccanica
§ Scienze e metodi
per la città ed il territorio europeo
§ Scienze e
tecniche per le costruzioni civili
§ Sicurezza
nucleare ed industriale
§ Telerilevamento
§ Veicoli
terrestri e sistemi di trasporto.
L'adesione di un Corso di Dottorato di Ricerca alla Scuola
può essere richiesta in qualsiasi momento al Direttore. La richiesta di adesione
è analizzata dal Comitato Direttivo, che la sottopone al Consiglio per
l’approvazione. Il Consiglio assegna il Dottorato di Ricerca all'Area Culturale
ritenuta di interesse prevalente.
Art. 4
(Il Direttore)
1. Il Direttore rappresenta la Scuola, ne coordina
l’attività, presiede il Consiglio ed il Comitato Direttivo. Il Direttore è
responsabile inoltre della gestione dei finanziamenti propri della Scuola, i
quali saranno amministrati presso uno dei Dipartimenti sede di Dottorati di
Ricerca afferenti alla Scuola. Il Dipartimento sede amministrativa è scelto
dal Direttore della Scuola, previo assenso del Direttore del Dipartimento
stesso.
2. Il Direttore è eletto dal Comitato Direttivo tra i
professori membri del Comitato Direttivo stesso, a maggioranza assoluta
degli aventi diritto in prima votazione, ed a maggioranza assoluta dei
votanti nelle votazioni successive purché sia presente almeno la maggioranza
degli aventi diritto.
3. Il Direttore è nominato dal Rettore, con mandato
biennale rinnovabile, al più, una sola volta.
4. Il Direttore designa tra i docenti del Comitato
Direttivo un Vice Direttore, nominato con decreto del Rettore, che lo
sostituisca nelle sue funzioni in caso di assenza o d'impedimento.
Art. 5
(Il Consiglio)
1. Il Consiglio è costituito da:
§ i Presidenti dei
Corsi di Dottorato afferenti alla Scuola;
§ un
rappresentante, appartenente all’Università di Pisa, per ognuno dei
Corsi di Dottorato afferenti alla Scuola, designato, al proprio interno,
dal relativo Consiglio;
§ quattro
rappresentanti, appartenenti all’Università di Pisa, per ognuna delle
tre Aree Culturali, eletti al proprio interno da tutti i membri dei
Consigli dei Dottorati di Ricerca afferenti alla Scuola;
§ un
rappresentante, per ognuna delle tre Aree Culturali dell'Ingegneria,
degli allievi dei Corsi di Dottorato di Ricerca afferenti alla Scuola,
designato dai loro rappresentanti nei relativi Consigli di Dottorato.
2. Il mandato dei docenti membri eletti del Consiglio
dura quattro anni ed è rinnovabile. Il mandato degli allievi membri del
Consiglio dura due anni.
3. Il Consiglio individua le linee di sviluppo generali
delle attività della Scuola , consente un periodico confronto di idee e di
esperienze fra i diversi Corsi di Dottorato e favorisce il mantenimento ed
il rafforzamento dell'offerta di Corsi di Dottorato in Ingegneria.
4. In particolare, il Consiglio :
§ elegge il
Comitato Direttivo;
§ fornisce pareri
su questioni specifiche su richiesta del Comitato Direttivo;
§ propone al
Rettore la nomina dei membri designati per il Comitato
Tecnico-Scientifico, stabilendone di volta in volta il numero, entro i
limiti stabiliti dall’Art. 7;
§ approva la
relazione annuale sulle attività della Scuola predisposta dal Comitato
Direttivo;
§ approva il
Regolamento interno della Scuola, proposto dal Comitato Direttivo, dopo
aver acquisito il parere dei Dipartimenti cui afferiscono i Dottorati
della Scuola.
5. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, su
convocazione del Direttore
Art. 6
(Il Comitato Direttivo)
1. Il Comitato Direttivo è costituito da:
§ dodici
rappresentanti eletti, al proprio interno, da tutti i docenti membri del
Consiglio, tra i quali devono comparire almeno tre rappresentanti per
ognuna delle tre Aree Culturali;
§ un
rappresentante degli allievi, designato dai loro rappresentanti nel
Consiglio.
2. Il mandato dei docenti membri del Comitato Direttivo
dura due anni ed è rinnovabile. Il mandato degli allievi membri del Comitato
Direttivo dura due anni.
3. Il Comitato Direttivo:
§ elegge il
Direttore;
§ redige la
proposta di Regolamento della Scuola, in accordo con le vigenti
normative;
§ predispone
un'offerta didattica di corsi formativi di interesse generale destinati
agli allievi della Scuola e promuove il coordinamento dell'offerta
didattica specifica predisposta al proprio interno dai Corsi di
Dottorato afferenti;
§ promuove
iniziative volte a migliorare la visibilità verso l'esterno delle
attività di formazione e di ricerca svolte nell'ambito dei Corsi di
Dottorato afferenti alla Scuola;
§ organizza
iniziative volte a consentire un efficace raccordo, per tutti i Corsi di
Dottorato afferenti alla Scuola, tra le attività formative e la domanda
esterna, legata al mondo industriale ed agli enti di ricerca;
§ individua
possibili fonti di finanziamento per la Scuola ed assume le iniziative
necessarie a favorirne l'effettivo reperimento;
§ gestisce le
risorse a disposizione della Scuola in base a criteri di ragionevole
pariteticità tra le tre Aree Culturali;
§ stabilisce
annualmente i criteri di assegnazione delle borse di studio attribuite
alla Scuola, tenendo conto delle esigenze delle tre Aree Culturali;
§ intraprende
azioni tese a favorire e potenziare la dimensione internazionale dei
Corsi di Dottorato, intesa come capacità dei Corsi di attrarre allievi
stranieri, di promuovere la mobilità dei propri allievi verso
qualificate istituzioni estere e di avvalersi di docenti stranieri
nell’ambito dei propri percorsi formativi;
§ promuove la
stipula di convenzioni ed accordi di cooperazione inter-universitaria
con qualificate istituzioni italiane ed estere;
§ assume
iniziative volte a favorire accordi di collaborazione con altri Atenei
italiani e stranieri nell'ambito dei Corsi di Dottorato di Ricerca.
Art. 7
(Comitato Tecnico-Scientifico)
1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto dal
Direttore e da esperti, in numero compreso tra tre e nove e con
rappresentanza sostanzialmente paritetica tra le tre Aree Culturali,
provenienti dal mondo accademico, da enti pubblici di ricerca od altri
soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti
di elevata qualificazione culturale, scientifica o tecnologica;
2. I membri esperti del Comitato Tecnico-Scientifico sono
nominati dal Rettore, su proposta del Consiglio, e restano in carica quattro
anni;
3. Il Comitato Tecnico-Scientifico elegge al proprio
interno il proprio Presidente tra i membri esperti
4. Il Comitato Tecnico-Scientifico fornisce indicazioni
finalizzate alla definizione delle attività formative e scientifiche della
Scuola e valuta i risultati raggiunti;
5. Il Comitato Tecnico-Scientifico si riunisce
orientativamente una volta l’anno.
Art. 8
(Borse di studio attribuite alla Scuola)
1. La Scuola promuove, attraverso i suoi Organi,
iniziative volte a reperire fondi per il finanziamento di Borse di Dottorato
di Ricerca, indipendenti ed aggiuntive rispetto a quelle dei Corsi di
Dottorato ad essa afferenti.
2. La Scuola indica annualmente, attraverso i suoi
Organi, il numero di Borse di sua pertinenza da destinare, preferenzialmente,
a candidati di formazione estera ed a candidati italiani non laureati a
Pisa.
3. Il Comitato Direttivo assegna annualmente le Borse
attribuite alla Scuola a singoli Corsi di Dottorato ad essa afferenti. La
suddivisione delle Borse viene stabilita tenendo conto delle relative
esigenze delle tre Aree Culturali e del numero di Borse effettivamente
attivate nei Corsi di Dottorato afferenti a ciascuna Area, favorendo
preferibilmente tematiche di ricerca di carattere multidisciplinare.
4. I singoli Corsi di Dottorato afferenti alla Scuola
potranno decidere di destinare alla Scuola stessa una o più delle Borse di
Studio di loro pertinenza, specificando il tipo di candidati ammissibili ed
il settore di ricerca interessato.
Art. 9
(Norme transitorie e finali)
1. In fase di prima attivazione della Scuola, le
procedure per l’elezione delle rappresentanze del Consiglio di cui all’art.
5, sono definite dai direttori dei dipartimenti interessati. Successivamente
le procedure stesse saranno previste nel Regolamento della Scuola di cui
all’art. 5, comma 4.
2. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal
Consiglio della Scuola a maggioranza assoluta dei suoi membri, dopo aver
acquisito il parere dei Consigli dei dipartimenti cui afferiscono i
dottorati della Scuola. Ai sensi dell’art. 44.4 dello Statuto di Ateneo, le
modifiche sono trasmesse al Senato Accademico per il controllo di
legittimità e di merito e sono emanate con decreto del Rettore.
3. Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni
dopo la sua emanazione ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale
dell'Università.
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