Scuola di Dottorato in Ingegneria

"Leonardo da Vinci"

 
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SCUOLA DI DOTTORATO IN INGEGNERIA

LEONARDO DA VINCI

STATUTO

(Approvato con delibera del Senato Accademico N° 20 del 16-11-2004)

 

Art. 1

(Finalità e Aree culturali)

La Scuola di Dottorato in Ingegneria (nel seguito: Scuola) ha lo scopo di promuovere, organizzare e coordinare attività di formazione avanzata nei settori scientifico-tecnologici dell'Ingegneria, ferma restante l’autonomia dei singoli Corsi di Dottorato ad essa afferenti, i cui Consigli mantengono le prerogative di legge.

La Scuola si propone in particolare di contribuire al miglioramento della qualità dei Corsi di Dottorato dell'area dell'Ingegneria, di migliorarne il coordinamento e le sinergie e, infine, di favorire iniziative a carattere multidisciplinare.

La Scuola riconosce una pari valenza formativa e di ricerca alle tre Aree culturali dell'Ingegneria (industriale, civile e dell'informazione, nel seguito indicate semplicemente come Aree Culturali) ed intende promuovere la loro cooperazione nell'ambito delle attività formative connesse con il Dottorato di Ricerca

Art. 2

(Organi della Scuola)

Gli Organi della Scuola sono: il Direttore della Scuola (nel seguito Direttore), il Consiglio della Scuola (nel seguito Consiglio), il Comitato Direttivo della Scuola (nel seguito Comitato Direttivo) ed il Comitato Tecnico-Scientifico della Scuola (nel seguito Comitato Tecnico-Scientifico).

Art. 3

(Dottorati di Ricerca afferenti alla Scuola)

All'atto della costituzione afferiscono alla Scuola i seguenti Dottorati di Ricerca:

§ Automatica, robotica e bioingegneria

§ Ingegneria aerospaziale

§ Ingegneria chimica e dei materiali

§ Ingegneria delle strutture

§ Ingegneria dell’informazione

§ Ingegneria energetica, elettrica e termica

§ Ingegneria meccanica

§ Scienze e metodi per la città ed il territorio europeo

§ Scienze e tecniche per le costruzioni civili

§ Sicurezza nucleare ed industriale

§ Telerilevamento

§ Veicoli terrestri e sistemi di trasporto.

L'adesione di un Corso di Dottorato di Ricerca alla Scuola può essere richiesta in qualsiasi momento al Direttore. La richiesta di adesione è analizzata dal Comitato Direttivo, che la sottopone al Consiglio per l’approvazione. Il Consiglio assegna il Dottorato di Ricerca all'Area Culturale ritenuta di interesse prevalente.

Art. 4

(Il Direttore)

1. Il Direttore rappresenta la Scuola, ne coordina l’attività, presiede il Consiglio ed il Comitato Direttivo. Il Direttore è responsabile inoltre della gestione dei finanziamenti propri della Scuola, i quali saranno amministrati presso uno dei Dipartimenti sede di Dottorati di Ricerca afferenti alla Scuola. Il Dipartimento sede amministrativa è scelto dal Direttore della Scuola, previo assenso del Direttore del Dipartimento stesso.

2. Il Direttore è eletto dal Comitato Direttivo tra i professori membri del Comitato Direttivo stesso, a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione, ed a maggioranza assoluta dei votanti nelle votazioni successive purché sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto.

3. Il Direttore è nominato dal Rettore, con mandato biennale rinnovabile, al più, una sola volta.

4. Il Direttore designa tra i docenti del Comitato Direttivo un Vice Direttore, nominato con decreto del Rettore, che lo sostituisca nelle sue funzioni in caso di assenza o d'impedimento.

Art. 5

(Il Consiglio)

1. Il Consiglio è costituito da:

§ i Presidenti dei Corsi di Dottorato afferenti alla Scuola;

§ un rappresentante, appartenente all’Università di Pisa, per ognuno dei Corsi di Dottorato afferenti alla Scuola, designato, al proprio interno, dal relativo Consiglio;

§ quattro rappresentanti, appartenenti all’Università di Pisa, per ognuna delle tre Aree Culturali, eletti al proprio interno da tutti i membri dei Consigli dei Dottorati di Ricerca afferenti alla Scuola;

§ un rappresentante, per ognuna delle tre Aree Culturali dell'Ingegneria, degli allievi dei Corsi di Dottorato di Ricerca afferenti alla Scuola, designato dai loro rappresentanti nei relativi Consigli di Dottorato.

2. Il mandato dei docenti membri eletti del Consiglio dura quattro anni ed è rinnovabile. Il mandato degli allievi membri del Consiglio dura due anni.

3. Il Consiglio individua le linee di sviluppo generali delle attività della Scuola , consente un periodico confronto di idee e di esperienze fra i diversi Corsi di Dottorato e favorisce il mantenimento ed il rafforzamento dell'offerta di Corsi di Dottorato in Ingegneria.

4. In particolare, il Consiglio :

§ elegge il Comitato Direttivo;

§ fornisce pareri su questioni specifiche su richiesta del Comitato Direttivo;

§ propone al Rettore la nomina dei membri designati per il Comitato Tecnico-Scientifico, stabilendone di volta in volta il numero, entro i limiti stabiliti dall’Art. 7;

§ approva la relazione annuale sulle attività della Scuola predisposta dal Comitato Direttivo;

§ approva il Regolamento interno della Scuola, proposto dal Comitato Direttivo, dopo aver acquisito il parere dei Dipartimenti cui afferiscono i Dottorati della Scuola.

5. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Direttore

Art. 6

(Il Comitato Direttivo)

1. Il Comitato Direttivo è costituito da:

§ dodici rappresentanti eletti, al proprio interno, da tutti i docenti membri del Consiglio, tra i quali devono comparire almeno tre rappresentanti per ognuna delle tre Aree Culturali;

§ un rappresentante degli allievi, designato dai loro rappresentanti nel Consiglio.

2. Il mandato dei docenti membri del Comitato Direttivo dura due anni ed è rinnovabile. Il mandato degli allievi membri del Comitato Direttivo dura due anni.

3. Il Comitato Direttivo:

§ elegge il Direttore;

§ redige la proposta di Regolamento della Scuola, in accordo con le vigenti normative;

§ predispone un'offerta didattica di corsi formativi di interesse generale destinati agli allievi della Scuola e promuove il coordinamento dell'offerta didattica specifica predisposta al proprio interno dai Corsi di Dottorato afferenti;

§ promuove iniziative volte a migliorare la visibilità verso l'esterno delle attività di formazione e di ricerca svolte nell'ambito dei Corsi di Dottorato afferenti alla Scuola;

§ organizza iniziative volte a consentire un efficace raccordo, per tutti i Corsi di Dottorato afferenti alla Scuola, tra le attività formative e la domanda esterna, legata al mondo industriale ed agli enti di ricerca;

§ individua possibili fonti di finanziamento per la Scuola ed assume le iniziative necessarie a favorirne l'effettivo reperimento;

§ gestisce le risorse a disposizione della Scuola in base a criteri di ragionevole pariteticità tra le tre Aree Culturali;

§ stabilisce annualmente i criteri di assegnazione delle borse di studio attribuite alla Scuola, tenendo conto delle esigenze delle tre Aree Culturali;

§ intraprende azioni tese a favorire e potenziare la dimensione internazionale dei Corsi di Dottorato, intesa come capacità dei Corsi di attrarre allievi stranieri, di promuovere la mobilità dei propri allievi verso qualificate istituzioni estere e di avvalersi di docenti stranieri nell’ambito dei propri percorsi formativi;

§ promuove la stipula di convenzioni ed accordi di cooperazione inter-universitaria con qualificate istituzioni italiane ed estere;

§ assume iniziative volte a favorire accordi di collaborazione con altri Atenei italiani e stranieri nell'ambito dei Corsi di Dottorato di Ricerca.

Art. 7

(Comitato Tecnico-Scientifico)

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto dal Direttore e da esperti, in numero compreso tra tre e nove e con rappresentanza sostanzialmente paritetica tra le tre Aree Culturali, provenienti dal mondo accademico, da enti pubblici di ricerca od altri soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale, scientifica o tecnologica;

2. I membri esperti del Comitato Tecnico-Scientifico sono nominati dal Rettore, su proposta del Consiglio, e restano in carica quattro anni;

3. Il Comitato Tecnico-Scientifico elegge al proprio interno il proprio Presidente tra i membri esperti

4. Il Comitato Tecnico-Scientifico fornisce indicazioni finalizzate alla definizione delle attività formative e scientifiche della Scuola e valuta i risultati raggiunti;

5. Il Comitato Tecnico-Scientifico si riunisce orientativamente una volta l’anno.

Art. 8

(Borse di studio attribuite alla Scuola)

1. La Scuola promuove, attraverso i suoi Organi, iniziative volte a reperire fondi per il finanziamento di Borse di Dottorato di Ricerca, indipendenti ed aggiuntive rispetto a quelle dei Corsi di Dottorato ad essa afferenti.

2. La Scuola indica annualmente, attraverso i suoi Organi, il numero di Borse di sua pertinenza da destinare, preferenzialmente, a candidati di formazione estera ed a candidati italiani non laureati a Pisa.

3. Il Comitato Direttivo assegna annualmente le Borse attribuite alla Scuola a singoli Corsi di Dottorato ad essa afferenti. La suddivisione delle Borse viene stabilita tenendo conto delle relative esigenze delle tre Aree Culturali e del numero di Borse effettivamente attivate nei Corsi di Dottorato afferenti a ciascuna Area, favorendo preferibilmente tematiche di ricerca di carattere multidisciplinare.

4. I singoli Corsi di Dottorato afferenti alla Scuola potranno decidere di destinare alla Scuola stessa una o più delle Borse di Studio di loro pertinenza, specificando il tipo di candidati ammissibili ed il settore di ricerca interessato.

Art. 9

(Norme transitorie e finali)

1. In fase di prima attivazione della Scuola, le procedure per l’elezione delle rappresentanze del Consiglio di cui all’art. 5, sono definite dai direttori dei dipartimenti interessati. Successivamente le procedure stesse saranno previste nel Regolamento della Scuola di cui all’art. 5, comma 4.

2. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio della Scuola a maggioranza assoluta dei suoi membri, dopo aver acquisito il parere dei Consigli dei dipartimenti cui afferiscono i dottorati della Scuola. Ai sensi dell’art. 44.4 dello Statuto di Ateneo, le modifiche sono trasmesse al Senato Accademico per il controllo di legittimità e di merito e sono emanate con decreto del Rettore.

3. Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua emanazione ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale dell'Università.

 

Realizzazione, aggiornamenti e modifiche a cura della Direzione della Scuola